OBBLIGO POS

A decorrere dal 30.6.2014 è stato introdotto l’obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali.

Da 30.6.2022, scattano le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.

La sanzione risulta determinata dalla somma di:

  • un importo fisso pari a € 30;
  • un importo variabile in base al valore della transazione rifiutata.

Tale obbligo interessa non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni attuative dell’obbligo in esame prevedendone l’esclusione soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, sia lo schema di Decreto proposto dal MISE sia l’art. 23, DL n. 129/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” non hanno concluso il relativo iter normativo e pertanto non è risultata definita ed applicabile alcuna sanzione.

Più recentemente, con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR” è stato previsto:

  • l’obbligo in capo ai professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso del POS al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere;
  • l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dall’1.1.2023 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.

ANTICIPATA L’ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME SANZIONATORIO

Ora, l’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” ha modificato la data di entrata in vigore del citato regime sanzionatorio in esame, anticipandola al 30.6.2022.

AMMONTARE DELLA SANZIONE

Come disposto dal comma 4-bis del citato art. 15, la sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

N.B. La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

Merita evidenziare che alle violazioni in esame non è applicabile la c.d. “oblazione”ex art. 16, Legge n. 689/81 ossia:

“il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”